16) Hobbes. Il Leviatano.
Bisogna conferire il potere a un uomo o a un'assemblea di uomini,
affinch tutte le volont siano ridotte a una sola. Cos nasce il
dio mortale.
Th. Hobbes, Leviatano, secondo, capitolo diciassettesimo (pagina
163).

L'unica via per fondare un tale potere comune capace di difenderli
dalle invasioni straniere e dalla ingiurie degli uni verso gli
altri e di renderli sicuri in modo che essi con la loro industria
e coi frutti della terra possano nutrirsi e vivere in pace,  di
conferire tutto il loro potere e la loro forza nelle mani di un
singolo uomo, o di un'assemblea di uomini, che riduca le loro
volont, con la pluralit delle voci, ad un'unica volont; il che
vuol dire incaricare un uomo, o un'assemblea di uomini, di
rappresentare la loro persona, e significa che ognuno riconosce se
stesso come autore di tutto ci che colui che li rappresenta far,
o far fare in quelle cose che concernono la pace e la salvezza
comune; e sottomettere in ci le loro volont ciascuno alla
volont di quello e il loro giudizio al giudizio di quello. Questo
 pi che un consenso, o un accordo;  una vera unit di tutti
quelli in una sola e identica persona realizzata attraverso un
patto di ognuno con ognuno in questa  maniera, come se ciascuno
dicesse ad ogni altro: Io autorizzo e cedo il diritto che ho di
governare me stesso a quest'uomo, o a questa assemblea di uomini,
a questa condizione, che anche tu ceda il tuo diritto a lui e
autorizzi tutte le sue azioni allo stesso modo. Ci fatto, la
moltitudine unificatasi cos in una sola persona si chiama Stato,
in latino Civitas.
Questa  l'origine del grande Leviatano, o meglio, per parlare con
pi riverenza, di quel dio naturale al quale noi dobbiamo, al di
sotto del Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa.
Infatti con l'autorit concessa a lui da ogni singolo individuo
nello Stato egli possiede tanto potere e tanta forza, che gli sono
stati conferiti, che col terrore cos ispirato  in condizione di
ridurre tutte le volont di essi alla pace in patria e al
reciproco aiuto contro i loro nemici esterni. E in ci consiste
l'essenza dello Stato; esso , per volerlo definire, una persona
dei cui atti una grande moltitudine, in base a dei patti
reciproci, si  considerata essa stessa l'autrice, affinch tale
persona possa usare la forza e i mezzi di tutti, nel modo che
riterr pi utile, per la loro pace e la comune difesa.
Colui che rappresenta questa persona  detto sovrano, e si dice
che ha il potere sovrano: tutti gli altri sono sudditi.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 473-474.

G. Zappitello, Antologia filosofica,  Quaderno secondo/3.
Capitolo Sette.
17) Hobbes. Il potere dello Stato deve essere assoluto.
Il potere  fondato su un patto. Chi lo contrae deve farlo senza
riserve. Ma il sovrano non  uno dei contraenti, quindi il patto
non lo vincola. Elenco dei diritti e delle facolt di colui o
coloro a cui  stato conferito il potere. Qualsiasi forma di
divisione del potere indebolisce lo Stato e mette a rischio la
pace.
Th. Hobbes, Leviatano, secondo, capitolo diciottesimo (pagina
164).

Uno Stato si dice che  istituito quando una moltitudine di uomini
si accorda e pattuisce, ognuno con ogni altro, che, a qualsiasi
uomo, o assemblea di uomini, sar dato dalla maggioranza il
diritto di rappresentare le persone di tutti loro, il che vuol
dire di essere il loro rappresentante, e ciascuno di loro, sia
colui che ha votato a favore sia colui che ha votato contro,
autorizzer tutte le azioni e tutte le decisioni di quell'uomo o
di quell'assemblea di uomini allo stesso modo come se esse fossero
sue azioni e sue decisioni, e tutto ci allo scopo di vivere in
pace fra di loro e di essere protetti contro gli altri uomini.
Da questa istituzione di uno Stato sono derivati tutti i diritti e
le facolt di colui o di coloro a cui  stato conferito il potere
sovrano da parte del popolo riunito in assemblea.
Per prima cosa, poich essi fanno un patto si deve intendere che
essi non sono obbligati da alcun patto precedente a qualche cosa
che sia in contrasto con quanto hanno ora pattuito. Di conseguenza
coloro che hanno gi costituito uno Stato essendo cos tenuti da
un patto a riconoscere le azioni e le decisioni di uno non possono
legalmente fare un nuovo patto fra di loro di obbedire a un altro
in una cosa qualsiasi senza il permesso di quello. E perci coloro
che sono soggetti a un re non possono senza il suo consenso
abolire la monarchia e ritornare alla confusione di una
moltitudine disordinata; n possono trasferire la loro persona da
colui che la rappresenta a un altro uomo o a un'altra assemblea di
uomini; poich essi si sono impegnati fra di loro a riconoscere e
a considerarsi autori di tutto ci che colui che  gi il loro
sovrano far o giudicher opportuno che sia fatto: cosicch se
qualcuno dissente, tutti gli altri verrebbero a rompere il loro
patto stretto con lui, il che  ingiustizia; essi d'altra parte
hanno dato la sovranit a colui che rappresenta la loro persona, e
quindi se essi lo depongono gli tolgono ci che ormai  suo, il
che  un'altra ingiustizia. Oltre a ci se colui che tenta di
deporre il suo sovrano viene ucciso o punito da questo per tale
tentativo,  lui stesso l'autore della sua punizione poich
secondo il patto convenuto lui  autore di tutto ci che il
sovrano far, e poich  un'ingiustizia per un uomo fare qualche
cosa per la quale egli possa essere punito per sua propria
autorit, egli , anche a questo titolo, ingiusto. E dato che
alcuni uomini si sono appellati per la loro disobbedienza al
sovrano a un patto stipulato non con gli uomini ma con Dio, anche
questo  ingiusto poich non ci pu essere un patto stipulato con
Dio, se non con la mediazione di alcuni che rappresentano la
persona di Dio, il che nessuno pu fare se non il luogotenente di
Dio il quale ha la sovranit al di sotto di Dio. Ma questa pretesa
di un patto fatto con Dio  una menzogna cos evidente anche
nell'animo stesso di coloro che ci si appellano, che  non solo
atto di uomo ingiusto, ma anche di vile ed inumana disposizione.
In secondo luogo poich il diritto di rappresentare la persona di
loro tutti  data a colui che essi eleggono re per un patto
stipulato soltanto fra di loro, non si pu verificare una rottura
del patto da parte del sovrano, e di conseguenza nessuno dei suoi
sudditi pu, col pretesto di una trasgressione da parte di lui,
considerarsi libero dalla sua soggezione. Che colui che  fatto
sovrano non stipula un patto con i suoi suddidti in anticipo, 
una cosa evidente; e infatti, in tal caso, egli dovrebbe farlo con
l'intera moltitudine, convenuta come parte per il contratto,
oppure dovrebbe fare un singolo contratto con ogni singolo uomo;
ora con la totalit degli individui considerata come parte 
impossibile perch essi non costituiscono ancora una persona; se
poi lui fa tanti singoli contratti quanti sono gli individui
questi contratti dopo che egli ha la sovranit diventano nulli
poich qualunque atto possa essere denunciato da qualcuno come una
ragione di rottura del patto,  sempre un atto da attribuirsi a
lui stesso, e a tutti gli altri, poich fatto nella persona e in
base al diritto di ciascuno di essi in particolare. Inoltre se
qualcuno o parecchi di loro pretendono che ci sia una rottura del
patto compiuta dal sovrano all'atto della sua istituzione, e altri
o uno degli altri sudditi, o lo stesso sovrano, sostengono che non
ci sia tale rottura, non esiste in un caso simile nessun giudice
che possa decidere la controversia; si ritorna allora di nuovo
allo stato di guerra, e ognuno si riprende il diritto di
proteggersi con le proprie forze, contrariamente al programma che
essi avevano nell'istituire lo Stato. E' una cosa vana quindi
concedere la sovranit per mezzo di un precedente contratto.
L'opinione che un monarca riceva il suo potere in base a un
contratto, il che vuol dire in forma condizionata, deriva dal non
intendere questa semplice verit, e cio che i patti essendo solo
parole e fiato non hanno la forza di obbligare, di reprimere, di
costringere, di proteggere alcuno, tranne quella che deriva loro
dalla spada dello Stato, cio dalle mani libere di quell'uomo o di
quell'assemblea di uomini che detiene la sovranit, e le cui
azioni sono avallate da tutti, ed eseguite dalla forza di tutti,
uniti nell'unica persona dello Stato. Ma se un'assemblea di uomini
 resa sovrana, allora nessuno immagina che un tale patto sia
diventato una istituzione, poich nessuno  cos stupido da dire,
per esempio, che il popolo di Roma stipula un patto con i Romani,
per mantenere la sovranit a queste condizioni; se esso non esegue
i patti i Romani hanno il diritto di deporre il popolo Romano. Il
fatto che gli uomini non vedano la ragione per cui in una
monarchia le cose stanno allo stesso modo che in un governo
popolare dipende dall'ambizione di alcuni i quali preferiscono il
governo di un'assemblea della quale essi sperano di potere fare
parte al regime monarchico al quale non sperano di poter
partecipare.
In terzo luogo, poich la maggior parte ha eletto, esprimendo il
proprio consenso, un sovrano, colui che dissentiva deve ora
consentire con il resto, cio a dire deve adattarsi a riconoscere
tutte le azioni che quello far, o altrimenti a essere giustamente
ucciso dalla maggioranza. Infatti se egli entr volontariamente
nella associazione di quelli che si erano costituiti in assemblea,
egli dichiara sufficientemente in questo modo la sua volont, e
perci tacitamente accetta di stare a tutto quello che la
maggioranza possa ordinare; di conseguenza se egli si rifiuta di
sottostare a ci, o protesta contro qualcuno dei decreti di
quelli, egli agisce contro il suo patto stesso, e perci commette
ingiustizia. E faccia egli parte dell'associazione o no, e sia
richiesto o meno il suo consenso, egli deve o sottomettersi alle
decisioni di quella, o essere lasciato nella condizione di guerra
nella quale si trovava prima; nella quale condizione egli pu,
senza nessuna ingiustizia, essere ucciso da chiunque.
In quarto luogo poich ogni suddito  in base a questa istituzione
autore di tutte le azioni e di tutte le deliberazioni di colui che
 stato eletto sovrano ne segue che qualunque cosa questi faccia
non pu essere considerato un'ingiustizia verso i suoi sudditi, e
nemmeno egli pu essere accusato da alcuno di essi di ingiustizia.
Infatti colui che fa una cosa per autorit di un altro non pu
fare ingiuria a colui per la cui autorizzazione agisce; ora in
base all'istituzione di uno Stato ogni individuo  autore di tutto
ci che il sovrano fa e per conseguenza colui che si lamenta di
una ingiuria fattagli dal suo sovrano si lamenta di ci di cui 
lui stesso autore, e perci non pu accusare altri che se stesso;
ma nemmeno pu accusare se stesso di un'ingiuria, poich fare
ingiuria a se stessi  una cosa impossibile. E' vero che coloro
che hanno il potere sovrano possono commettere una iniquit; ma
non una ingiustizia, o una ingiuria nel vero significato
dell'espressione.
In quinto luogo e come conseguenza di quello che  stato detto
ultimamente nessuno che abbia il potere sovrano pu essere
giustamente mandato a morte o punito in altro modo dai suoi
sudditi. Infatti dato che ogni suddito  autore delle azioni del
sovrano egli punirebbe cos un altro per le azioni commesse da lui
stesso.
E poich lo scopo di questa istituzione  la pace e la difesa di
tutti, e chiunque ha diritto al fine ha diritto anche ai mezzi,
appartiene di diritto a quell'uomo o a quell'assemblea che detiene
la sovranit il compito di giudicare sia dei mezzi che giovano
alla pace e alla difesa come anche di quelli che sono un
impedimento o un ostacolo ad esse, e di fare tutto ci che riterr
necessario che sia fatto, o in anticipo per preservare la pace e
la sicurezza, col prevenire le discordie all'interno e le ostilit
dal di fuori, o, quando la pace e la sicurezza sono perdute, per
riconquistarle.
Da ci deriva, in sesto luogo, che  connesso con la sovranit il
diritto di giudicare quali opinioni e quali dottrine sono di
ostacolo o conducono invece alla pace; e di conseguenza in quali
occasioni, fino a che punto, e quali uomini meritano fiducia
quando parlano all'insieme del popolo e chi debba esaminare le
dottrine di tutti i libri prima che questi siano pubblicati.
Poich le azioni degli uomini procedono dalle loro opinioni, e dal
buon governo delle opinioni consiste il buon governo delle azioni
degli uomini riguardo alla loro pace e alla loro concordia. E
sebbene in fatto di dottrine, non si debba cercare se non la
verit, tuttavia questo non contrasta col fatto di regolare le
dottrine stesse in considerazione della pace, poich una dottrina
che va contro la pace non pu essere vera pi che la pace e la
concordia possano essere contro la legge di natura. E' vero che in
uno Stato dove per negligenza o per incapacit dei governanti e
degli insegnanti da tempo sono state accettate dalla generalit
delle false dottrine, le verit contrarie a queste possono essere
generalmente dannose; tuttavia il subitaneo e violento irrompere
di una nuova verit, quale che possa essere, non rompe la pace ma
provoca spesso la guerra poich quegli uomini i quali sono
governati cos debolmente da osare di scendere in armi per
difendere o per introdurre un'opinione sono ancora nello stato di
guerra, e la loro condizione non  quella di pace ma solo una
cessazione dei combattimenti per reciproco timore, ed essi vivono
come in una continua vigilia di battaglia. Tocca perci a colui
che detiene il potere sovrano il diritto di giudicare o di
nomimare coloro che debbono giudicare le opinioni e le dottrine,
come cosa necessaria per la pace; per prevenire cos discordie e
guerre civili.
In settimo luogo,  connesso con la sovranit il pieno potere di
prescrivere regole in base alle quali ognuno sappia di quali beni
pu godere e quali azioni pu compiere senza essere molestato da
alcuno degli altri sudditi; e questo  ci che gli uomini chiamano
propriet. Infatti prima della costituzione del potere sovrano,
come  stato gi mostrato, gli uomini avevano diritto su tutte le
cose, il che necessariamente provocava la guerra; e perci
l'istituzione della propriet, essendo una cosa necessaria per il
mantenimento della pace,  un atto che appartiene a quel potere
che deve mantenere la pace pubblica. Queste regole riguardanti la
propriet, o il meum e il tuum, e il bene, il male, il legittimo e
l' illegittimo nelle azioni dei sudditi, sono le leggi civili,
cio le leggi di ciascuno Stato in particolare: sebbene il nome di
legge civile sia ora limitato alle antiche leggi civili di Roma,
la quale dominando allora una gran parte del mondo, le sue leggi
erano a quei tempi le leggi civili di quei paesi.
Come ottavo punto,  legato alla sovranit il diritto di
giudicare; il che vuol dire ascoltare e decidere sulle
controversie che possano sorgere intorno alla legge, civile o
naturale, o intorno ai fatti. Infatti senza la decisione delle
controversie non c' protezione per il suddito contro le ingiurie
dell'altro; le leggi riguardanti il meum e il tuum rimangono in
questo caso vane, e ad ogni uomo rimane, dato il naturale e
necessario desiderio della propria conservazione, il diritto di
proteggersi con le sue forze private, il che  una condizione di
guerra, ed  contrario allo scopo per il quale ogni Stato viene
istituito.
Come nono punto  legato alla sovranit il diritto di fare guerra
o di fare pace con le altre nazioni e Stati; il che vuol dire
giudicare quanto ci  di pubblica utilit, e quali forze debbano
essere raccolte, armate e pagate per tale scopo, e di imporre dei
tributi ai sudditi per pagare le spese occorrenti a tale scopo.
Poich il potere col quale il popolo deve essere difeso consiste
nelle sue armate, e la forza di un'armata nell'unione delle sue
forze sotto un comando, il quale comando  il sovrano che lo
istituisce, poich il comando della militia, senza altra
istituzione, rende colui che lo possiede sovrano; e di
conseguenza, chiunque sia fatto generale di un'armata, colui che
ha il potere supremo  sempre generalissimo.
Come decimo punto  connessa con la sovranit la facolt di
scegliere tutti i consiglieri, i ministri, i magistrati e gli
ufficiali, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; infatti,
dato che il sovrano ha il compito di assicurare il fine, cio la
comune pace e la difesa, si intende che egli abbia il potere di
usare quei mezzi che ritiene pi adatti per ottenere queste cose.
Come undicesimo punto al sovrano  affidato il compito di premiare
con ricchezze e con onori, e di punire con pene corporali o
pecuniarie, o con l'ignominia, qualsiasi suddito in base alla
legge che egli ha gi emanato, o, se non esiste una legge gi
stabilita, secondo il criterio che egli giudica come il pi adatto
a incoraggiare gli uomini a servire lo Stato e a distogliere gli
altri dall'operare a danno di esso.
Infine, considerando quale valore gli uomini sono naturalmente
portati ad attribuire a se stessi e quanto rispetto esigono perci
dagli altri e come poco essi apprezzano gli altri, e che per
questo sorgono fra loro continui atti di emulazione, questioni,
lotte e alla fine la guerra, che li spinge a distruggersi
reciprocamente, e riduce le loro forze nei confronti dei loro
comuni nemici,  necessario che ci siano delle leggi riguardanti
gli onori, e una pubblica misura del valore degli uomini che hanno
meritato e che sono in grado di ben meritare da parte dello Stato,
e che vi sia una forza nelle mani di qualcuno per mettere tali
leggi in esecuzione. Ma  stato gi mostrato che non solo l'intera
militia, cio le forze dello Stato, ma anche la decisione delle
controversie  facolt connessa con la sovranit. Al sovrano
spetta perci la facolt di conferire titoli onorifici, e di
stabilire il grado e la dignit che ognuno deve avere, e quali
segni di rispetto ciascuno dovr dare all'altro nelle pubbliche e
nelle private riunioni.
Sono questi i diritti che costituiscono l'essenza della sovranit;
essi sono i segni attraverso i quali ciascuno pu riconoscere in
quale uomo o in quale assemblea di uomini il potere sovrano 
posto e risiede. Poich tali diritti sono intrasferibili, e
inseparabili. Il potere di coniare monete, di disporre della
propriet e delle persone degli eredi minori, di imporre un
tributo sui mercati, e altre prerogative statutarie, possono
essere trasferite dal sovrano ad altre persone, ed essere
trattenuto nello stesso tempo il potere di proteggere i propri
sudditi; ma se egli trasferisce il suo potere sulla militia,
invano poi mantiene il potere di giudicare, non essendo in grado
di fare eseguire le leggi, o se egli rinunzia al diritto di
esigere pagamenti dai sudditi, la mitilia esiste invano, e se egli
rinunzia alla facolt di orientare le dottrine, gli uomini saranno
trascinati alla ribellione col timore dei fantasmi. E cos se noi
consideriamo singolarmente ciascuno dei detti diritti, noi vedremo
che conservare tutti gli altri, senza di quello, non servir a
niente per quanto riguarda la conservazione della pace e della
giustizia, lo scopo cio per il quale ogni Stato viene fondato. E
questa divisione  quella riguardo alla quale si dice: un regno
diviso in se stesso non pu stare in vita; poich, a meno che
questa divisione non preceda, una divisione in eserciti opposti
non si pu mai avere. Se non ci fosse stata prima un'opinione
accolta dalla maggior parte degli inglesi secondo la quale questi
poteri erano divisi fra il Re, i Lords e la Camera dei Comuni, il
popolo non si sarebbe mai diviso e non sarebbe stato trascinato in
questa guerra civile, prima fra coloro che non erano d'accordo sul
piano della politica, e poi fra quelli che dissentivano riguardo
alla libert di religione; il che ha istruito cos bene gli uomini
su questo punto riguardante il diritto del sovrano che sono pochi
oggi in Inghilterra quelli che non credono che questi diritti sono
inseparabili, e tali saranno riconosciuti da tutti al prossimo
ritorno della pace, e lo saranno ancora fino a quando quelle
miserie saranno dimenticate; e non ci vorr molto, a meno che il
volgo non sia istruito meglio di come essi non lo siano stati fino
ad ora.
Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, volume
tredicesimo, pagine 475-481.
